Sono deducibili al 100% tutti i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa:
ad esempio le autovetture lo sono per le società di autonoleggio, o di autotrasporto) perché impiegati con finalità pubbliche (c.d. veicoli “ad uso pubblico”) In entrambi i casi, deve comunque essere rispettato il principio di inerenza con l’attività esercitata.
Invece, i costi degli autoveicoli sono considerati parzialmente deducibili in due casi:
il calcolo viene effettuato applicando al costo chilometrico del veicolo, desunto dalle tabelle ACI, una percorrenza di 4.500 km./anno, pari al 30% di 15.000 km./anno, che è considerata la percorrenza media di riferimento. Veicoli non assegnati, si intende veicolo messo a disposizione per i dipendenti dall’azienda; in questo caso la deducibilità è del 20%, il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale nell’attività propria dell’impresa e nessun veicolo risulta assegnato.
Nel caso di veicoli in noleggio, la suddetta percentuale di deducibilità si applica: sulla quota finanziaria, fino ad un limite di Euro/anno 3.615 (autovetture), 775 (motocicli) o 413 (ciclomotori); sulla quota servizi, senza limiti di importo.
Nel noleggio il contratto si configura come contratto di locazione, e quindi non è finalizzato ad un finanziamento, ma il Cliente può goderne senza nessun obbligo d’acquisto. Inoltre, il noleggio garantisce anche la fornitura di servizi ulteriori (assicurazione, manutenzioni, bolli ecc..). Il canone mensile è composto dal canone finanziario ovvero canone “puro”, riferendosi al mezzo, ed il canone operativo cioè tutti costi dei servizi accessori. In conclusione, non avendo il contratto natura di finanziamento, nel canone finanziario non esiste né una quota capitale, né una quota interessi da poter scorporare ai fini IRAP e da indicare in nota Integrativa.
Per esercenti arti e professioni la deducibilità applicabile è la stessa dei veicoli a disposizioni non assegnati: Deducibilità al 20%, della quota finanziaria, con il limite di 3.615/775/413 Euro per anno (a seconda che si tratti di autoveicoli; motocicli o ciclomotori), deducibilità al 20%, della quota servizi, senza limiti di importo, e ne fanno parte: Artisti, liberi professionisti, soci di società di persone. Hanno un limite di 1 veicolo, eccetto in caso di assegnazione in fringe benefit ad un dipendente. Nel caso dei agenti e rappresentanti di commercio, ovvero tutti coloro iscritti sia alla C.C.I.A.A. che all’Enasarco, pertanto non i semplici “procacciatori d’affari”, che rientrano nella categoria dei liberi professionisti. la norma prevede una presunzione di utilizzo all’80% per attività lavorativa e al 20% per uso privato: la quota finanziaria è deducibile per l’80%, fino al limite di 3.615/775/413 Euro annui; la quota servizi è deducibile per l’80% del suo importo, senza limiti.
Una volta che il Cliente decide di procedere con il noleggio a lungo termine sono necessari dei documenti:
Per privati
Per aziende
Può usufruire del mezzo noleggiato:
Per quanto riguarda la categoria dei neopatentati vigono le stesse leggi che prevede la legge italiana ovvero:
Dal 2007 questo dato lo si può trovare sulla carta di circolazione di tutti i mezzi immatricolati in Italia. E trascorsi i 12 mesi il giovane neopatentato è in grado di poter noleggiare e guidare liberamente l’auto senza più restrizioni legislative.
In caso d’incidente la procedura è semplice: c’è un modulo apposito da compilare, il modulo DEN001, per la denuncia di sinistro, dove sono richieste tutte le informazioni e le dinamiche dell’avvenuto. Una volta compilato il modulo è necessario inviare la documentazione entro 3 giorni dal sinistro tramite PEC a leasys.sinistri@pec.fiatspa.com o tramite fax al numero 06/83132155.
Al momento della riconsegna del veicolo, a fine contratto del noleggio, occorre:
In caso di danno non causato da normale usura occorre:
Una volta restituito il mezzo, viene sottoposto ad una perizia per determinare gli eventuali danni da addebitare al Cliente. Vengono considerati danni tutto ciò che è al di fuori dalla normale usura, ossia:
Viene considerato di normale usura il deterioramento dovuto all’anzianità del veicolo, ad esempio:
lievi urti da parcheggio su paraurti, scalfittura vernice su profili porte, tappetini, selleria, maniglie, poggiatesta, bracciolo, volante.
Un contratto di locazione è di natura prettamente consensuale e permette, a chi lo richiede, di godere di un bene, pur non avendone possesso, per un determinato periodo. Questo avviene tra un soggetto detto locatore, che si impegna affinchè questo accada, ed un altro soggetto detto locatario o conduttore, il quale a sua volta è dovuto a versare periodicamente un determinato corrispettivo, detto canone. In ogni contratto ci sono delle condizioni che disciplinano la locazione a lungo termine di veicoli. Inoltre, il locatore ha degli obblighi: al momento della consegna, il bene deve risultare privo di vizi o difetti e di buono stato di manutenzione; deve provvedere alla manutenzione straordinaria ed ordinaria; garantire al conduttore il pacifico godimento del bene durante la locazione. Anche il conduttore ha degli obblighi e dei diritti: non deve modificare la natura del bene secondo l’uso cui è destinato; nella misura e con le modalità pattuite in contratto, il locatore deve pagare ogni mese puntualmente il canone di locazione al locatore, senza effettuare autoriduzioni o sospensioni di pagamento decise in via autonoma; alla scadenza del contratto di locazione, il locatore deve riconsegnare il bene nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo della normale usura; può attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito; qualora il locatore non abbia provveduto alla registrazione del contratto nel termine di 30 giorni, può richiedere con azione proponibile dinanzi all’autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dalla legge per tale tipo di contratti.
La consegna dei veicoli da parte di Rent4Friends avverrà sul territorio nazionale, ed al momento del ritiro del veicolo il Cliente firmerà un Verbale di Consegna, accertandosi della conformità dello stesso, la sua perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, in caso contrario il Cliente dovrà immediatamente segnalare a Rent4Friends l’eventuale mancanza delle dotazioni di bordo; inoltre, in fase di ritiro dovrà esibire l’originale del documento d’identità e patente. I tempi di consegna del veicolo sono effettuati nei tempi previsti dalle case costruttrici, in base anche alle richieste del Cliente. In caso di mancato ritiro del veicolo entro 30 giorni, la Richiesta Rent si intenderà risolta, fatto salvo il diritto di Rent4Friends di richiedere l’applicazione della penale prevista.
Ovviamente, come è generalmente previsto nei contratti, c’è la possibilità di cancellazione dell’ordine entro 14 giorni mediante comunicazione contenente dichiarazione esplicita della propria decisione di esercitare il diritto di recesso da effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi a Rent4Friends al seguente indirizzo: Via Variante Cisa, 59 – 19038 Sarzana (SP). Il recesso del contratto può avvenire anche da parte di Rent4Friends in qualsiasi momento con un preavviso di 15 giorni. Invece, nel caso il Cliente volesse recedere decorsi i 14 giorni c’è una penale da dover pagare: se il veicolo è stato immatricolato la penale è pari a 6 mesi di canone, in caso di veicolo non immatricolato la penale è pari a 3 mesi di canone.
© Copyright Rent4Friends S.r.l. – Via Variante Cisa, 59 | 19038 SARZANA (SP) | P.iva e C.F. 01476200116 Rea: SP – 211771 | Pec: rent4friendssrl@pec.it